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No. II Notawisseling tussen de Nederlandse en de Italiaanse Regering betreffende identiteitspapieren voor vliegtuigbemanningen

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

No. 48/17027/1143

Signor Ministro,

Con la nota N° 7878 del 15 dicembre V.E. mi ha comunicato che, visto l'Art. 37 della Convenzione relativa all' Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, ed il cap. 3 dell'Annesso 9 di questa Convenzione, il Governo di S.M. la Regina dei Paesi Bassi propone di concludere con il Governo Italiano un accordo per la semplificazione delle condizioni e formalità d'ingresso del personale navigante delle Compagnie aeree olandesi e italiane che esercitano il traffico tra l'Italia ed i Paesi Bassi, le Antille Olandesi, il Surinam e la Nuova Guinea Olandese. Tale accordo è così concepito:

1°) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo tutti i membri del personale di volo di un aereo di proprietà di una Compagnia di navigazione aerea olandese che esercita linee regolari per via aerea, potranno entrare senza visto in Italia, per motivi inerenti alla loro attività presentando, in luogo del passaporto, i brevetti di idoneità e le licenze olandesi loro rilasciati conformemente agli „Standards” ed alle raccomandazioni 3.9, 3.9.1, 3.10 e 3.10.1 dell'Annesso 9 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale;

2°) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i membri del personale di volo di un aereo di proprietà di una Società di navigazione aerea italiana, che esercita linee regolari per via aerea, potranno entrare senza visto nei Paesi Bassi, nelle Antille Olandesi, nel Surinam e nella Nuova Guinea Olandese, per motivi inerenti alle loro attività presentando, in luogo del passaporto, i brevetti di idoneità e le licenze italiane loro rilasciati conformemente agli „Standards” ed alle raccomandazioni 3.9, 3.9.1, 3.10 e 3.10.1 dell'Annesso 9 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale;

3°) Il presente Accordo non si applica che ai soli membri del personale di volo di un aereo di proprietà di una Società di navigazione aerea italiana o olandese che eserciti linee regolari, e sia registrata in uno dei tenitori elencati ai sopracitati paragrafi 1 e 2, facenti regolare scalo commerciale o non commerciale in uno dei territori su menzionati.

Questo Accordo non dispensa i titolari di un brevetto di idoneità e di licenze, che desiderino recarsi in uno dei territori di cui sopra per altro motivo che non quello sopra indicato, di osservare le prescrizioni in vigore per l'entrata in detti Paesi.

4°) Un membro dell'equipaggio che giunge in Italia, ma di cui è rifiutata l'ammissione, sarà ricondotto senza indugio dalla Compagnia di navigazione aerea olandese concessionaria nei Paesi Bassi, dove potrà entrare senza alcuna condizione da parte delle Autorità olandesi.

5°) Un membro dell'equipaggio che giunge nei Paesi Bassi, nelle Antille Olandesi, nel Surinam o nella Nuova Guinea Olandese, ma di cui è rifiutata l'ammissione, sarà ricondotto senza indugio dalla Compagnia di navigazione aerea italiana concessionaria in Italia, dove potrà entrare senza alcuna condizione da parte delle Autorità italiane.

Ho l'onore d'informare V.E. che il Governo Italiano aderisce alla proposta del Governo di S.M. la Regina.

La nota di V.E. e la presente risposta saranno considerate come costituenti un Accordo intervenuto tra i nostri due Governi in materia, Accordo che entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della presente. Questo Accordo potrà essere denunziato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

Approfitto dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.

(firmato) PELLA.

Roma, lì 21 dicembre 1953.

Sua Eccellenza

il Dott. Hendrick Nicolaas Boon

Inviato Straordinario e

Ministro Plenipotenziario di

S.M. la Regina dei Paesi Bassi,

Roma.

Regeling
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Italiaanse Regering betreffende identiteitspapieren voor vliegtuigbemanningen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-01-1954
BWB-id
BWBV0004930
Versie
1954-01-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl